Il delitto può essere commesso con una sola azione, ovvero con più distinte azioni costituenti ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice, eventualmente unite dal vincolo della continuazione.
In questo senso l'aggravante è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che abbia generato i proventi oggetto di un successivo reimpiego da parte sua. Innanzitutto, la norma stabilisce espressamente che l'aggravante deve ritenersi configurata anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. In secondo luogo, la lettura logico-sistematica del sesto comma nel contesto complessivo dell'artwork. 416-bis induce a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche lecite e non in altre finalità programmatiche di per sé penalmente illecite. Prudentemente, credo si possa affermare che l'aggravante non possa configurarsi qualora il reinvestimento avvenga, nella sua totalità, in attività economiche illecite, mentre quando il reinvestimento sia misto ciò sia possibile. Si ritiene che l’aggravante sia “speciale” e abbia connotazione “oggettiva” e che vada quindi riferita all’associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe. Ciò comporta che non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche e che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi. Detto ciò a proposito dell’aggravante di cui al sesto comma dell’artwork. 416-bis, facciamo un passo indietro. E’ un dato di fatto che i profitti illeciti, poi riciclati o reinvestiti dal singolo soggetto appartenente all’associazione (a delinquere o di tipo mafioso), possono provenire: dall’associazione nel suo complesso considerata,
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiché, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato.
Tutelare il sistema economico significa, in primo luogo, impedire il reinvestimento nel processo produttivo delle ingenti somme di capitali “sporchi” prodotti dalla criminalità organizzata, intercettandoli nel momento del loro contatto con il sistema bancario e finanziario.
Nel caso, invece, in cui sia egli stesso a commettere un delitto-great da cui scaturisce il profitto illecito e successivamente si incarichi, for every conto dell’associazione, di riciclare o reimpiegare quanto proveniente dal delitto, appare scontato che egli non possa essere ritenuto responsabile di riciclaggio o reimpiego. In tale eventualità, tuttavia, rimane salva l’applicazione della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis, sempre che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di tali delitti. In tal modo, clausola di riserva e circostanza aggravante sembrano essere coordinate al fine di reprimere ogni comportamento illecito. I proventi destinati all'assunzione o al mantenimento del controllo delle attività economiche possono derivare anche da delitti commessi da terzi che li affidino successivamente all'associazione mafiosa senza partecipare alla gestione del relativo programma: in questo caso l'associazione di stampo mafioso fungerebbe da "impresa di riciclaggio" per conto di altre consimili organizzazioni, o “reimpiegando” i proventi conseguiti da queste ultime nelle proprie attività economiche formalmente lecite.
Si è soliti distinguere tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale. Il reato di bancarotta fraudolenta è una delle…
Tizio, disoccupato in disperata ricerca di lavoro, viene indotto da Caio a entrare in banca e a richiedere il rilascio di una carta di credito prepagata su cui verranno accreditate le somme di denaro derivanti da un lavoro promesso a Tizio.
Avvocato penalista a Roma Avvocato penalista con pluriennale esperienza in studi prestigiosi a cui deve la propria formazione. Lo Studio cura in particolare tematiche di diritto penale di impresa e diritto penale delle nuove tecnologie.
Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o check here altre utilità oggetto della condotta.
Questa norma punisce “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.
il reimpiego richiede, invece, l'impiego delle risorse di origine illecita in attività economiche o finanziarie, pertanto tale delitto è in rapporto di specialità con il delitto di riciclaggio e questo, a sua volta, con il reato di ricettazione. Vediamo i dubbi più rilevanti in materia di reimpiego:
Considerato che il lavaggio (sostituzione e trasferimento) dei proventi illeciti deve consistere necessariamente in una attività diretta anche advert occultarne l’origine criminosa si potrebbe sostenere che la previsione consistente nel “compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” sia in realtà superflua. Qualche autore ha giustamente sostenuto esistere uno spazio di autonomia nel caso in cui advert es. sia intervenuta l’apertura delle indagini e di conseguenza la condotta delittuosa si presenti come strumento volto alla loro neutralizzazione. D’altro canto, si tende a privilegiare un concetto molto ampio del termine “operazioni” facendovi rientrare tutte quelle attività che abbiano una reale attitudine ostacolatoria, dove ostacolare non significa rendere impossibile identificare la provenienza illecita dei proventi ma semplicemente renderla più difficoltosa.
Proposto ricorso per cassazione, in relazione all’errata interpretazione del regolamento di condominio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società condomina al rimborso in favore del condominio delle spese del giudizio di legittimità.
Sotto il profilo soggettivo, solo la totale inconsapevolezza del wonderful illecito in foundation al quale agisce la persona sottoposta o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniale, può assumere rilievo in ordine all'esclusione della sussistenza del dolo in capo al terzo.